Prescrizione del credito

    C.R

    Dal 1° gennaio 2020 gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi accertati oltre i due anni compilando l’apposito modulo.

    La prescrizione del credito vantato dal gestore è pertanto pari pari a:

    – 5 anni per le fatture con scadenza anteriore alla data del 01.01.2020;

    – 2 anni per le fatture con scadenza successiva alla data del 01.01.2020 ed emesse nei confronti delle seguenti categorie di utenti: domestici, micro imprese e professionisti;

    – 5 anni per le fatture con scadenza successiva al 01.01.2020 ed emesse nei confronti delle degli utenti appartenenti alle categorie residuali.

    La prescrizione decorre dal termine entro il quale il gestore è tenuto ad emettere il documento di fatturazione, ossia entro 45 giorni dalla conclusione del periodo a cui lo stesso fa riferimento.

    Nel caso in cui l’eccezione venga presentata dal fruitore di fatto dell’utenza, il periodo di prescrizione decorre dal momento della regolarizzazione contrattuale, salvo che la stessa non sia stata interrotta neanche nei confronti del precedente intestatario della fornitura e salva l’applicazione della prescrizione ordinaria qualora applicabile.

    Interrompono il decorso del termine di prescrizione:

    – i solleciti di pagamento inviati dal gestore;

    – le azioni di recupero del credito attivate dal gestore medesimo;

    – qualunque comunicazione, anche in allegato alle fatture, di cui si può dar prova della ricezione e nella quale viene indicato il credito vantato dal gestore per consumi idrici.

    Per l’inoltro su casella di posta elettronica ogni documento (modulo istanza ed allegati) deve costituire un file, in formato “pdf” o “jpeg”; per motivi di sicurezza non si accettano invii in “WeTransfer” o con sistemi similari.