Il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
    Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
    Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
    Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
    Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

    • Cosa possiamo fare

    L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
    L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

    • Cosa NON possiamo fare

    L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente:

    • NON tutela diritti e interessi individuali;
    • NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
    • NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
    • NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
    • NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.
    • Informazioni su sicurezza e confidenzialità

    Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo anonimo e spersonalizzato.
    Grazie all’utilizzo di questo  protocollo, a partire dall’entrata in funzione del presente portale, il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione.  Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D’altronde, l’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.

    È possibile accedere all’applicazione al seguente url:

    https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

    A maggior tutela dell’identità del segnalante, l’applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR.

    Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

    La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l’anonimato delle transazioni tra il segnalante e l’applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell’indirizzo internet del mittente (per approfondimenti https://www.torproject.org/ )

    Faq

    Cos'è il whistleblowing e chi è un whistleblower

    Il whistleblower è il soggetto che individua un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo al responsabile anticorruzione o ad un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblower svolge un ruolo di interesse pubblico, in quanto dà conoscenza, se possibile tempestiva, alla comunità o all’ente di appartenenza, di problemi o pericoli legati agli illeciti segnalati. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure atte a proteggere e tutelare l’anonimato dei segnalatori ed incentivare la segnalazione degli illeciti.

    Come sono regolamentate in italia le segnalazioni

    Il Whistleblowing è regolamentato dalla legge 179/2017 sul Whistleblowing nella quale è prevista la tutela per il lavoratore – dipendente pubblico e privato – che segnali la commissione di un reato ai soggetti preposti (whistleblowing), proteggendolo contro le eventuali ritorsioni da parte di colleghi o superiori.

    L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)” con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.

    L’ANAC ha inoltre stabilito che “l’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività“.

    Quali fatti o atti possono essere oggetto di una segnalazione

    Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

    In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

    • penalmente rilevanti;
    • poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
    • suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
    • suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Ente;
    • suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
    • pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso L’Ente.

    Come vengono trattate le segnalazioni anonime?

    È da rilevare che la norma, preveda la riservatezza e non l’anonimato. Il pubblico dipendente o collaboratore o chiunque voglia segnalare un illecito deve quindi dichiarare le proprie generalità che saranno mantenute riservate.

    È prevista ad ogni modo una modalità di segnalazione che non prevede la registrazione (modalità anonima), modalità su cui peraltro si fonda una buona parte delle segnalazioni.

    Le modalità di ricezione e la gestione di queste segnalazioni (prevista in casi particolari anche dall’A.N.A.C. stessa), se non supportate dalla manifestazione della propria identità e da prove certe, hanno tuttavia trattamenti diversi rispetto a quelli specificamente previsti dalla legge sul whistleblowing.

    Il responsabile anticorruzione manterrà riservate le segnalazioni nel rispetto del quadro normativo e valuterà l’opportunità di procedere alla verifica delle stesse.

    Come viene gestita l'identità del mittente della segnalazione?

    Le segnalazioni e l’identità del pubblico dipendente che effettua una segnalazione sono altamente riservate.  Il software, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall’identità del segnalante. L’accesso all’identità del segnalante è pertanto concessa esclusivamente al responsabile della prevenzione e corruzione tramite stretta procedura di sicurezza, che registra l’accesso all’identità, con richiesta della motivazione.

    Il software registra tutte le attività e gli accessi, incluso l’accesso motivato all’identità del segnalante da parte del responsabile anticorruzione.

    Il software genera inoltre l’impronta del messaggio che viene inviata via mail o pec al segnalante al fine di garantire che le segnalazioni inoltrate siano inalterate e non modificabili.

    Dal punto di vista informatico è quindi garantita l’assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza.