Deposito cauzionale

    PIM82

    Il deposito cauzionale è una somma di denaro che l’utente del servizio idrico integrato versa al gestore a titolo di garanzia per il prelievo di risorsa e quindi per l’utilizzo del servizio, effettuato in via anticipata pagandone il corrispettivo solo a distanza di tempo.

    Disciplina

    La disciplina del deposito cauzionale è stata emanata dall’ ‘Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera n.86/2013/R/IDR del 28.2.2013 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2014. Il provvedimento trova applicazione per tutte le gestioni del servizio idrico integrato che operano sul territorio nazionale e assicurano la fornitura agli Utenti finali. Con l’entrata in vigore del provvedimento diventano inefficaci le clausole contrattuali incompatibili. Eventuali garanzie in essere, diversamente denominate (pegno, anticipo fornitura, cauzione, ecc.), sono trasformate in deposito cauzionale fruttifero. Con la regolazione compiuta dall’ AEEGSI si attua quindi un generale riordino di tale istituto e s’introduce un uniforme trattamento degli Utenti su tutto il territorio nazionale.

    Misura

    Il deposito cauzionale, a differenza del passato, non è un ammontare fisso ma varia in funzione del consumo ed è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi, escluso imposte, dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli Utenti. Per gli Utenti finali non domestici, con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l’Utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale, purché disciplinate dal Regolamento di utenza e approvate dall’ Ente d’ambito.

    Al momento non sono previste dal Gestore forme alternative che, qualora istituite, saranno rese note.

    Esenzioni

    Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli Utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale o a quelli che, avendo consumi annui inferiori ai 500mc, abbiano domiciliato i pagamenti in banca, alla posta o su carta di credito.

    Versamento e restituzione del deposito cauzionale

    Il gestore applica all’atto della costituzione del rapporto contrattuale, il deposito cauzionale in due rate uguali.

    Il deposito è ricalcolato sulla base della lettura effettiva dei consumi dando luogo:

    • – alla restituzione nella prima bolletta utile dell’eventuale differenza a favore dell’Utente finale;
    • – all’addebito dell’eventuale differenza dovuta dall’Utente finale che è rateizzata in due bollette.

    Il deposito cauzionale è restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato degli interessi legali.

    Non è consentito al gestore richiedere all’Utente finale la presentazione di documenti attestanti l’avvenuto versamento.

    Evidenziazione in bolletta

    Consac indicherà in ogni bolletta l’ammontare del deposito cauzionale versato e l’importo degli interessi nel frattempo maturati.

     Prelievo del deposito cauzionale e ricostituzione.

    In caso di morosità e allorquando sia stata esaurita la procedura di reclamo il gestore potrà prelevare in tutto o in parte il deposito per compensare i suoi crediti verso l’Utente finale dandone notizia in bolletta. Nella prima bolletta utile viene ricostituito il nuovo deposito cauzionale

    Allegati