Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 19 dicembre 2012, ha formulato risposta ad un quesito avanzato dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas con riferimento all’intervenuta abrogazione, a causa del referendum, non solo delle disposizioni espressamente indicate nel quesito referendario, ma anche di quelle che risultano collegate, sul piano degli effetti pratici, alle prescrizioni oggetto del quesito medesimo.
In pratica è stato abrogato espressamente l’art. 154 del D.Lgs. 152/2006; risultava inoltre ancora operante una disposizione del DM 1° agosto 1996 che riconosceva, anch’essa, la remunerazione del capitale investito.
Il parere reso dal Consiglio di Stato chiarisce dunque che non può essere riconosciuto ai gestori del servizio idrico integrato tale remunerazione che, ove applicata, deve essere restituita agli Utenti.
Nel caso della tariffa applicata da Consac, approvata dall’Ato Sele in data 10 ottobre e 3 novembre 2011, sviluppata con il sistema normalizzato di cui al predetto DM 1° agosto 1996, non è stata applicata la maggiorazione per remunerare il capitale investito, per cui non si prevede di restituire agli Utenti quote tariffarie già incassate.