Variazione tipologia d’uso.
L’acqua potabile è concessa per gli usi indicati dall’Utente all’atto della domanda. Il "Regolamento del SII" impone di utilizzare la risorsa idrica esclusivamente per gli usi per cui è stata richiesta e concessa. Gli usi si distinguono in due macro categorie: “uso domestico” e “altri usi”. Nella prima rientrano gli usi abitativi; la seconda, residuale, comprende tutti gli altri. L’attuale sistema tariffario privilegia la fornitura domestica effettuata ai residenti, ai quali è concessa una prima fascia di consumi a corrispettivi più bassi. Nel caso di somministrazione di acqua potabile ad uso domestico residente, è necessario che l’utenza sia ubicata presso lo stesso indirizzo della residenza anagrafica riportata sul documento di riconoscimento o sull’ autocertificazione di residenza allegata all’istanza.
Collegamento alla pubblica fognatura.
In bolletta sono riportati anche i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione. Sono esentati dal pagamento di tali servizi le utenze non collegate alla pubblica fognatura. L’Utente, nel produrre la domanda di allacciamento, è tenuto a dichiarare se il fabbricato è collegato alla pubblica fognatura. Può accadere tuttavia che un immobile sia successivamente allacciato al sistema fognario: in tal caso sorge l’obbligo per l’Utente di comunicare tempestivamente al gestore la variazione.
Il presente modulo, stampato e compilato, può essere presentato a “Consac gestioni idriche spa – Ufficio Contratti – Via Ottavio Valiante, 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA)” o agli sportelli dislocati sul territorio. Alternativamente può essere inviato a mezzo posta al medesimo indirizzo di recapito o tramite email all’indirizzo gestionecontratto@consac.it - pec: consacgestioniidriche@arubapec.it-.
Per l’inoltro su casella di posta elettronica ogni documento (modulo istanza ed allegati) deve costituire un file, in formato “pdf” o “jpeg”; per motivi di sicurezza non si accettano invii in “WeTransfer” o con sistemi similari.
Ogni utente può stipulare un solo contratto con tipologia d'uso "domestico residente", ad eccezione di forniture su pertinenze. L’art. 817 del cod. civ. statuisce che si definiscono tali “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” e che “tale destinazione può essere disposta dal proprietario dell’immobile o da chi abbia un diritto reale sulla medesima”. In virtù di tale disposizione, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna, gli utenti possono vedersi applicato ogni vantaggio previsto per le attivazioni ad uso "domestico residente" per ciascuna delle pertinenze dichiarate . Ricordiamo che: la categoria C/2 comprende magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai; la categoria C/6 comprende stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse (senza fine di lucro); la categoria C/7 comprende tettoie chiuse o aperte.
Moduli:
– Variazione elementi contrattuali – Tipologia d’uso
– Dichiarazione di residenza e dichiarazione del numero componenti nucleo familiare